Provvedimenti Normativi
L’esercizio del termovalorizzatore di Acerra risulta essere normativamente disposto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che, nello statuire l’obbligo di completamento dell’impianto a cura delle società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania, prevede, per un verso, che, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005 e fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
Ravvisata la necessità di garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell’ambiente, e ritenuto conseguentemente necessario procedere all’adozione di idoneo documento volto a disciplinare i contenuti e le modalità dell’autorizzazione integrata ambientale, tra cui quelli afferenti alle condizioni di controllo delle emissioni, alla metodologia e alla frequenza di misurazione dei parametri, alle procedure di valutazione e di comunicazione dei dati necessari per verificare la conformità dell’impianto di termovalorizzazione, l’Amministrazione, con provvedimento n. 44 del 26.2.2009, ha adottato gli elaborati tecnici denominati “Contenuti e modalità dell’autorizzazione integrata ambientale” e “Piano di monitoraggio e controllo”, redatti in termini funzionali all’esercizio dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione, appunto, alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 del 5.3.2009, tenuto conto della avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004, ivi compresa l’esecuzione degli interventi volti ad aumentare l’affidabilità dell’impianto di termovalorizzazione, è stato disposto, in termini di somma urgenza, l’avviamento e l’esercizio provvisorio dell’impianto stesso, fermo restando l’obbligo di provvedere, entro il termine di completamento delle operazioni di collaudo, ed ai fini dell’esercizio a regime del termovalorizzatore, all’integrazione del sistema di controllo delle emissioni dell’impianto. Con la richiamata ordinanza l’autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell’impianto di termovalorizzazione, è stata, quindi, integrata con le prescrizioni di cui ai richiamati elaborati tecnici “Contenuti e modalità dell’autorizzazione integrata ambientale” e “Piano di monitoraggio e controllo”, redatti in termini funzionali all’esercizio dell’impianto stesso. Parallelamente è stata posta a carico del costruttore la responsabilità della conduzione delle fasi di avviamento e di esercizio provvisorio del termovalorizzatore fino ad avvenuta ultimazione delle prove di collaudo con esito positivo; in tali fasi, in particolare, l’impresa è stata incaricata di disporre per le fasi di accensione e di taratura dell’impianto e per la successiva fase di funzionamento, nonché di messa a punto, verifica delle prestazioni ed effettuazione di prove e collaudi.
Sempre nell’ottica di porre in essere ogni utile attività volta a garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore, si è poi ritenuto di incaricare l’Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, a norma della citata OPCM 3745/2009, di svolgere tutte le necessarie attività di verifica e controllo, nell’ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l’esercizio del termovalorizzatore, e di affidare alla Commissione di collaudo dell’impianto una serie di attività finalizzate a garantire la congruenza delle opere rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui:
• il controllo, prima dell’avviamento, del corretto funzionamento e taratura del sistema di monitoraggio dell’impianto, con l’impiego delle strumentazioni esistenti e con l’osservanza delle procedure standard previste per tali tipologie di impianti;
• il controllo della messa a punto di tutti i sistemi elettromeccanici e di controllo;
• la verifica che il termovalorizzatore soddisfi tutte le condizioni e prescrizioni tecniche di riferimento con particolare riferimento all’accertamento dell’avvenuta esecuzione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento recato dalle Ordinanze di protezione civile adottate in materia;
• le prove di avviamento, che avranno lo scopo di mettere progressivamente in servizio le diverse parti dell’impianto (sistemi di impianto), controllando le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dei diversi sistemi che compongono l’impianto medesimo;
• le prove funzionali, che avranno lo scopo di verificare che l’impianto è in grado di rispettare tutti i requisiti ed i parametri funzionali ai diversi carichi operativi, con particolare attenzione al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera ed al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate degli scarichi idrici;
• le prove di affidabilità, che consisteranno nella verifica dell’esercizio industriale continuo dell’impianto e che saranno condotte per un periodo di trenta giorni per ciascuna delle tre linee che compongono l’impianto.
Da ultimo, sulla scorta delle prime positive verifiche operate dalla Commissione di collaudo, l’Amministrazione, con provvedimento n. 64 del 17.3.2009, ha attestato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di termovalorizzazione di Acerra soddisfa le condizioni e le prescrizioni impiantistiche di cui al più volte richiamato parere del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, nonché le prescrizioni contenute nel documento tecnico “Contenuti e modalità dell’autorizzazione integrata ambientale” e relativo “Piano di monitoraggio e controllo”.
Per approfondimenti relativi all’esercizio del Termovalorizzatore si rimanda alla disciplina di dettaglio di seguito riportata:
• Decreto Legislativo: Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti. Consiglio dei Ministri: 29/04/2005; All.1- All.2 - All.3
• Legge 30 dicembre 2008 N°210;
• Ordinanza n.3730 del 07/01/2009 “Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
• Decreto N°29 del 12/02/09.